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Conservazione dei dati sulle comunicazioni personali

L'Ufficio di presidenza dell'Upi del 15 gennaio 2004 ha approvato un odg sul D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, che è stato inviato alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati

Istituzioni e Riforme    20/01/2004

Ufficio di presidenza UPI – Roma, 15 gennaio 2004

ORDINE DEL GIORNO

 

L’Unione delle Province d’Italia esprime viva preoccupazione per il Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 , che porta a cinque anni l’obbligo di legge per gli operatori di telecomunicazioni di conservare i dati relativi alle comunicazioni telefoniche, via sms, via internet e via email.

Si tratta infatti di una misura per cui non ricorrono le condizioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano, a norma della Costituzione, il ricorso alla decretazione. Al contrario, dato che la norma investe materie di grande delicatezza sotto il profilo della tutela dei diritti e delle libertà costituzionali, sarebbe stato necessario un approfondito dibattito ed uno studio attento di soluzioni che – pur venendo incontro alle esigenze di sicurezza evidenziate dal Governo – non incidano sul livello di garanzie per i cittadini.

L’UPI ritiene che legittima e condivisibile la preoccupazione del Governo per la sicurezza, così come ritiene che sia lecito trovare gli strumenti per garantire all’autorità giudiziaria gli elementi utili, anche sul piano della tracciabilità delle comunicazioni telematiche, per la repressione del crimine. Tuttavia tali strumenti debbono essere valutati con attenzione tanto sotto il profilo dell’efficacia, quanto e soprattutto sotto quello della tutela del diritto alla riservatezza delle comunicazioni garantita dall’art. 15 della Costituzione. Sarebbe grave sancire la possibilità di un controllo indiscriminato dei comportamenti privati che, al di là delle preoccupazioni per l’ordine pubblico, avrebbe il solo effetto di aumentare la disaffezione dei cittadini verso le istituzioni dello Stato.

E’ quindi proprio sotto il profilo di merito che il decreto appare inadeguato, anche al di là dei suoi specifici contenuti. Infatti lam registrazione dei dati di traffico può essere usata per ricostruire gli interessi e la rete delle relazioni sociali di ciascuno. Tali informazioni possono pertanto essere finalizzate ad una profilazione dei soggetti da cui è possibile ricavare i loro dati sensibili, cioè le opinioni politiche e religiose, lo stato di salute e l’orientamento sessuale, ma anche le abitudini d’acquisto e altri comportamenti sociali e personali.

Inoltre è opinione comune che i soggetti che perseguono un intento criminoso siano in grado di utilizzare strumenti tecnici in grado di aggirare le forme di tracciamento e raccolta dei dati considerate nel decreto. Perciò l’emanazione di questo provvedimento non appare adeguata all’esigenza della lotta al crimine e al terrorismo.

Alla luce di queste considerazioni l’UPI auspica:

· che provvedimenti relativi alla conservazione dei dati di traffico non vengano assunti con lo strumento del Decreto legge, ma con quello della legge ordinaria;

· che su tali provvedimenti venga avviato un serio e articolato dibattito sia nelle sedi istituzionali che nella società, coinvolgendo in tale processo tanto il Garante per la protezione dei dati personali quanto la magistratura;

· che la normativa sia ispirata allo scrupoloso rispetto della riservatezza della comunicazione, in armonia con le leggi vigenti a tutela della privacy (leggi 675/96, 389/99 e 354/03);

· che vi sia una chiara e univoca definizione dei dati oggetto di controllo;

· che vi sia una chiara e univoca definizione delle regole necessarie a garantire la conservazione e distruzione dei dati immagazzinati per la trasparenza necessaria a un corretto rapporto fra cittadini e istituzioni;

· che la conservazione e distruzione dei dati vada affidata a un soggetto che dia la massima garanzia di riservatezza (come il Garante per la protezione dei dati personali).



 



Redattore: Gaetano Palombelli
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