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Convenzione UPI ACI

NOTA ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ACI DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’I.P.T. PER IL TRIENNIO 2007 – 2009

Bilanci e Finanza    8/11/2006

Pubblichiamo la Nota illustrativa della PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ACI DELLE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’I.P.T. PER IL TRIENNIO 2007 – 2009.

Il prossimo 31 dicembre scadrà infatti la convenzione che la maggioranza delle Province ha sottoscritto con ACI per la gestione dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (IPT) richieste al PRA. Si rammenta che il comma 4 dell’articolo 56 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 prevede che le Province possono, attraverso il Regolamento, gestire le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione dell’IPT e i relativi controlli, nonché l’applicazione delle sanzioni, secondo una delle seguenti modalità:
– direttamente;
– nelle forme di cui al comma 5 dell’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, cioè ai soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi locali, iscritti in apposito albo;
– al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Per evitare che dal 1° gennaio 2007 vi sia il rischio di dover gestire la riscossione dell’imposta in assenza di convenzione, l’UPI, attraverso i componenti provinciali del proprio Tavolo tecnico per la fiscalità locale ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha esaminato, alla luce dell’attuale normativa, le varie possibilità di gestione ed ha ritenuto necessario proseguire il rapporto con ACI. Al momento, infatti, l’ACI rimane l’unico soggetto in possesso di tutte le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli ed ha garantito, sino ad oggi, un buon svolgimento dell’attività affidatagli, nonché omogeneità del servizio a livello nazionale con ricadute positive per il cittadino e per la semplificazione degli adempimenti connessi all’utilizzo dello sportello telematico dell’automobilista.
Il presente schema di convenzione è il frutto del lavoro congiunto tra il suddetto Tavolo tecnico ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che hanno predisposto una prima bozza, per concordarne successivamente con ACI il contenuto definitivo.
Nella redazione della nuova convenzione, il Tavolo tecnico UPI ed ACI hanno adeguato la struttura del testo in ragione delle esperienze compiute dalle Province e dall’ACI nel triennio che si sta concludendo e tiene conto dell’accresciuta capacità di gestione da parte delle Province del proprio tributo. Come si vedrà, alcune parti della convenzione, pur presentando differenze con il testo vigente, peraltro migliorative per le Province, conservano un collegamento con la passata esperienza che, nonostante non abbia manifestato rilevanti ostacoli operativi, si è cercato di migliorare assicurandosi dall’ACI il completamento di alcuni servizi ed una migliore specifica delle attività da svolgere.

Ferma restando l’autonomia di ogni ente locale, il testo scaturito dai lavori e concordato con ACI intende essere il documento di riferimento per ciascuna Provincia nell’affidamento della gestione dell’IPT per il prossimo periodo.


PUNTI SALIENTI DELLA CONVENZIONE

Articolo 1 – oggetto: l’articolo contiene l’indicazione delle attività che la Provincia intende affidare all’ufficio provinciale ACI. Nel dettaglio, si tratta:
ü delle attività di liquidazione, riscossione e versamento dell’IPT, contabilizzazione, controllo e rendicontazione dei versamenti;
ü delle attività di recupero ed irrogazione delle sanzioni, rimborso dell’IPT e loro rendicontazione;
che risultano dettagliatamente descritte negli allegati A e B alla convenzione.
Con questa formulazione, già con la sottoscrizione della convenzione resta in capo all’ACI l’attività di rimborso e di recupero dell’imposta, ma non è esclusa la possibilità per la Provincia poterle svolgerle direttamente. Infatti, per le Province che desiderassero effettuare in economia le attività di rimborso e recupero, sarà sufficiente omettere dal testo del presente articolo sia il riferimento a tale attività che il relativo allegato B alla convenzione. Tale scelta non ha però effetto sulla determinazione del compenso riconosciuto ad ACI di cui al successivo articolo 2, che rimane invariato.

Articolo 2 – Compensi riconosciuti e tempistiche di versamento: fino al 31 dicembre 2007 il compenso, omnicomprensivo, che sarà riconosciuto ad ACI per le attività di cui alla presente convenzione è stato determinato in € 4,18 per ogni formalità richiesta al PRA e soggetta ad IPT. Tale importo è stato calcolato partendo dal compenso in vigore dal 1° gennaio 2006 (€ 4,09) ed adeguandolo alla variazione percentuale dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai rilevato dall’ISTAT al 30 agosto 2006 (+ 2,1%). Per gli anni successivi al 2007, il compenso sarà adeguato con effetto dal 1° gennaio alle variazioni percentuali dello stesso indice rilevato dall’ISTAT al 30 settembre dell’anno precedente.
A questo proposito, si ricorda che il compenso comprende, oltre alle attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo dell’IPT ed applicazione delle sanzioni, le ulteriori attività di rimborso e recupero dell’imposta, nonché gli ulteriori servizi contenuti nel testo convenzionale, compreso l’accesso telematico con procedura “data-mart” ad una specifica banca dati.
Si è ritenuto che il compenso così determinato, se rapportato anche alla durata triennale della convenzione, comporti per le Province un onere congruo.
Al terzo comma del presente articolo è confermato che il riversamento delle somme dovute alla Provincia, al netto dei compensi e delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve essere effettuato entro il quinto giorno lavorativo con valuta fissa per la Provincia al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della formalità che ha dato luogo al versamento. La specifica della valuta è stata aggiunta per dare certezza alla Provincia sulle tempistiche di riversamento delle somme di propria spettanza.

Articolo 3 – Adempimenti, verifiche, controlli ed archivi: il presente articolo definisce le modalità ed i tempi di fornitura delle informazioni che ACI mette a disposizione alle Province, informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli sulla corretta applicazione dell’imposta. I dati, resi disponibili dall’ACI con il sistema “data-mart”, saranno disponibili dalla data di sottoscrizione della convenzione e saranno completati a partire dal 1° gennaio 2008 secondo quanto contenuto nell’allegato C alla convenzione  e disponibili entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità.

Articolo 4 – Clausole di garanzia: in questo articolo sono contenute innovazioni rispetto alla convenzione vigente. In primo luogo, è stata evidenziata l’obbligatorietà per l’ACI di corrispondere gli interessi alla Provincia nel caso ritardasse il versamento o non rispettasse l’attribuzione della valuta oltre il quinto giorno lavorativo dalla data di presentazione della formalità di cui al precedente articolo 2.
E’ stata introdotta poi la previsione che ACI versi alla Provincia il doppio della somma non riscossa nel caso, nonostante segnalazione da parte della Provincia, esso non si attivi relativamente alle incombenze contenute negli allegati A e B della convenzione.
Ulteriore elemento di garanzia introdotto è la partecipazione da parte di ACI ad appositi incontri del Tavolo tecnico per la fiscalità locale istituito presso l’UPI nazionale al fine di verificare l’esatta attuazione della convenzione sul territorio. Tali occasioni permetteranno un periodico controllo sullo svolgimento della convenzione, con particolare riferimento alla fornitura dei dati fiscali di cui allegato C.

Articolo 5 – Rinvio: per quanto non previsto dalla convenzione si applicano le norme e la prassi vigente.

Articolo 6 – Domicilio delle parti e foro competente: a differenza di quanto previsto dalla vigente convenzione, si è convenuto che le Province possano scegliere il foro competente per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione della convenzione.

Articolo 7 – Durata della convenzione: riguardo la durata del rapporto con ACI, si conferma il periodo triennale, salva la possibilità di recesso anticipato. Le parti possono infatti recedere annualmente dalla convenzione, a far tempo dal primo gennaio, previa espressa manifestazione di volontà comunicata entro il 30 giugno dell’anno precedente. In questo modo, si dà la possibilità alle Province, se lo ritengono opportuno, di non proseguire il rapporto convenzionale con ACI.


/docs/allegati/CONVENZIONE%20UPI%20ACI.doc

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Redattore: Luisa Gottardi
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