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CONVENZIONE UPI AGI

Per l'accesso ai servizi dell'agenzia

News    10/10/2006

Di seguito, pubblichiamo il testo della convenzione stipulata dall’UPI con l’Agenzia AGI per favorire l’accesso a condizioni vantaggiose ai servizi di comunicazione dell’Agenzia di stampa.


                FORNITURA DEI NOTIZIARI GIORNALISTICI AGI
                                              CONVENZIONE
                                                           Tra
Unione Province d’Italia (in appresso denominata UPI) con sede in Roma (00186), Piazza Cardelli, 4,  codice fiscale n° 80228090587, nella persona del Direttore Generale Dottor Piero Antonelli
                                                                e
l’Agenzia Giornalistica Italia S. p. A., (in appresso denominata AGI), iscritta alla Camera di Commercio di Roma al nr. 153913 – P.IVA nr. 00893701003, rappresentata dall’Ing. Giuseppe Scillitani, in qualità di Responsabile Commerciale AGI – Area Istituzioni, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo 98 – 00147 Roma
                                                          premesso
– che, nel periodo di validità della presente Convenzione, UPI è interessata a dare ampia diffusione dei servizi oggetto dell’Accordo alle Amministrazioni Provinciali associate, sia tramite i propri prodotti di comunicazione, quali ad esempio il sito web (www.provinceditalia.it), sia durante lo svolgimento delle iniziative istituzionali;
– che AGI, Agenzia di Stampa con oltre 50 anni di attività, dispone di strutture redazionali e organizzazione sul territorio Nazionale atte a garantire la fornitura di tali servizi;
tutto quanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue:
                                                           ART. 1
L’AGI s’impegna a fornire alle Amministrazioni Provinciali d’Italia associate UPI, il Notiziario AGI (“Interni”) e i notiziari Regionali (Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia). Notiziari in tempo reale realizzati tutti i giorni feriali con esclusione dei giorni di riposo previsti dal calendario di uscita dei quotidiani, e delle festività infrasettimanali. La fruizione dei Notiziari sarà attraverso collegamento via internet con assegnazione di n° 1 (una) password personalizzata ad uso “esclusivo”.

                                                              ART. 2
Le apparecchiature e gli oneri necessari alla ricezione, alla visualizzazione e alla consultazione dei Notiziari di cui all’ART. 1 sono a carico delle Amministrazioni Provinciali.
                                                             ART. 3
Le condizioni commerciali, oggetto della presente Convenzione (riportate in allegato) saranno valide, per i contratti sottoscritti con le singole Amministrazioni Provinciali nel periodo di validità della stessa, della durata di n° 1 (uno) anno dalla data della sottoscrizione.
Alla scadenza, la Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo previo accordo fra le Parti.
                                                              ART. 4
Per l’attuazione del presente Accordo tra l’UPI e l’AGI, le Amministrazioni Provinciali associate UPI sono suddivise in due fasce
A) Province capoluoghi di regione
B) Province non capoluoghi di regione
Le Amministrazioni Provinciali interessate ad aderire alla presente Convenzione con propri Accordi diretti con AGI, potranno contattare il Responsabile Commerciale AGI dell’Area Istituzioni, Ing. Giuseppe Scillitani, numero di tel. 0651996340 / fax 0651996448, indirizzo email [email protected]


I canoni relativi alla fornitura dei servizi oggetto della presente Convenzione, resteranno invariati per il periodo di validità della Convenzione stessa.
Durata singoli contratti: minimo semestrale (dalla data di attivazione del servizio).

                                                        ART. 5
Le informazioni oggetto dei Notiziari di cui all’ART. 1 saranno utilizzate solo ed esclusivamente dalle Amministrazioni Provinciali che aderiranno alla presente Convenzione, per proprio uso informativo interno. Non possono essere cedute o trasmesse a terzi in alcun modo senza il consenso scritto dell’AGI.

                                                          ART. 6
La presente Convenzione avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrata solo in caso d’uso con pagamento del tributo di registro in misura fissa a cura e spese della Parte che avrà interesse alla registrazione stessa.
Roma,
                                                 A.G.I.      UPI


 



Redattore: Redazione Upi
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