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Documento su legge 27 dicembre 2002 n. 289

Documento su legge 27 dicembre 2002 n. 289

News    28/07/2003

DOCUMENTO SU LEGGE 27 DICEMBRE 2002 N.289 (LEGGE FINANZIARIA 2003)
Roma, 22 gennaio 2003


PREMESSA

Il giudizio negativo espresso dall’Unione delle Province d’Italia rispetto all’approvazione della legge finanziaria 2003, per le norme riguardanti gli enti locali, trova il suo fondamento nel fatto che numerose questioni che le Province e gli altri enti locali hanno sottoposto, più volte ed in più sedi, a Governo e Parlamento, non hanno trovato una adeguata soluzione.

Il presente documento focalizza le principali problematiche che hanno determinato il giudizio espresso dall’UPI e che, ancora oggi, non sembrano essere state attentamente valutate dal Governo, tanto da indurre Anci ed Upi a chiedere formalmente allo stesso di operare un confronto congiunto su tutto il complesso delle disposizioni finanziarie per gli enti locali, al fine di giungere alla definizione di un provvedimento correttivo delle norme più discriminanti contenute nella manovra per il 2003 anche a fronte dell’imminente costituzione dell’Alta Commissione e della necessità di lavorare in un clima di proficua collaborazione per raggiungere il risultato positivo che tutti auspichiamo.

PATTO DI STABILITA’  PER IL 2002

Preliminarmente alla analisi della legge finanziaria per il 2003, appare necessario formulare alcune osservazioni sul meccanismo di rispetto del patto per il 2002. Innanzitutto si ricorda che nello scorso mese di luglio l’UPI aveva sottolineato l’opportunità, attraverso un ordine del giorno, di suggerire alle Province la possibilità di detrarre nel prospetto di rilevazione per il monitoraggio del fabbisogno definito dal ministero dell’economia con decreto ministeriale 30 aprile 2002, le spese correlate a modifiche legislative, nei limiti della corrispondente entrata laddove si faceva riferimento alle spese con carattere di eccezionalità. Ciò al fine di non far pesare in maniera eccessiva le spese per l’esercizio di funzioni trasferite (che nel 2002 sono assai più ingenti rispetto all’anno 2000, anno di riferimento per il confronto). Il Ministero del Tesoro non ha finora aderito a tale interpretazione, ma l’UPI si impegna a far pervenire allo stesso entro pochi giorni, una nota in cui si sottolinea la necessità di convenire su tale impostazione contabile, senza la quale le Province si troverebbero in ogni caso già fuori dal patto di stabilità per il 2002, pur avendo rispettato gli altri due parametri imposti dalla legge. L’Unione delle Province d’Italia mantiene inalterata la propria posizione interpretativa e chiede nuovamente al Ministero dell’Economia una adeguata riflessione su quanto sopra esposto.

LEGGE FINANZIARIA 2003

Per quanto nello specifico attiene la legge finanziaria appena approvata si rileva quanto segue:

Art. 29 “Patto di stabilità interno per gli enti territoriali”

Al comma 17, ultimo capoverso, viene fatto esplicito riferimento al ruolo delle associazioni degli enti locali nel monitoraggio sull’andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Appare dunque opportuno che, in fase di predisposizione del decreto di cui al comma 13, venga esplicitamente fatto riferimento alla necessità che i prospetti relativi alla gestione di competenza e cassa, che trimestralmente vengono inviati al Ministero dell’Economia, vengano contestualmente inviati anche all’UPI in forma telematica all’indirizzo di posta elettronica [email protected] . E’ altresì necessario che venga istituita una commissione mista con il compito di effettuare il monitoraggio previsto ed attivare i meccanismi informativi del caso.

Sempre in riferimento al comma 17, va chiarito che la previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario corrente non può essere predisposta entro febbraio, dal momento che la scadenza per il bilancio preventivo 2003 è slittata al 31.3.03.

Si sottolinea inoltre che devono essere escluse dal calcolo del disavanzo ai fini del patto di stabilità interno per il 2003 e seguenti,  qualsiasi somma erogata ad enti partecipanti al patto (comprese le restituzioni dovute allo Stato).

Art. 31 “Disposizioni varie per gli enti locali”

Evidenti preoccupazioni desta quanto contenuto nei commi 12, 13 e 14 che prevedono la riduzione della compartecipazione Irpef, ovvero riduzione della dEvoluzione del gettito RCauto nei confronti delle province sulle quali, a causa di inesistenza o insufficienza di trasferimenti erariali, lo Stato non è riuscito a recuperare le somme dovute a fronte del trasferimento del personale ATA (l.n. 124/99 del maggior gettito derivante dalla trasformazione dell’Apiet in Ipt  (d.lgs. 446/97) e dell’addizionale  Enel (l.n.133/99).

Durante la discussione in Parlamento del disegno di legge l’UPI ha più volte ed in più sedi fatto presente che, al di là della dubbia costituzionalità di una norma retroattiva che agisce su bilanci già chiusi in base a norme di legge allora vigenti , ed a fronte di pareri in tal senso espressi sia dalla Ragioneria Generale dello Stato sia dal Ministero dell’Interno, il recupero di somme pregresse dai bilanci provinciali, già costretti ad una forte contrazione delle spese a causa delle regole imposte dal patto di stabilità per il 2003, appare quanto mai difficoltoso e compromettente rispetto alla funzionalità degli enti stessi.

L’UPI ritiene utile sottolineare che tale operazione può innanzitutto essere compiuta senza l’ausilio del concessionario, in sede di devoluzione del gettito Rcauto: le Province si impegnano a versare direttamente al ministero dell’Interno le somme dovute per gli anni 99-00-01-02 concordando le opportune rateizzazioni, ferma restando la possibilità di inserire clausole di salvaguardia in caso di inadempienza degli enti. Non appare  infatti credibile ritenere percorribile la strada che comporti la restituzione di tali somme in un’unica tranche. È comunque necessario, in via preliminare, determinare l’entità delle somme da rimborsare, attraverso un debito conto che il Ministero dell’Interno dovrà elaborare, inserendo tutte le voci, in entrata e in uscita, che costituiscono la situazione creditoria/debitoria tra ministero e province, compresi anche i rimborsi dell’iva per il trasporto pubblico locale e per i servizi esternalizzati, per i quali questa Unione ha più volte, senza esito,  chiesto il reintegro.

Va altresì, ed in maniera chiara, ribadito che la restituzione del pregresso dovrà avvenire in dieci annualità e che tali somme non dovranno in alcun modo essere contabilizzate ai fini del patto di stabilità interno.

Art. 24 “Acquisto di beni e servizi”

Tale articolo prevede sostanzialmente l’obbligo di ricorso alla Consip ovvero l’adozione dei prezzi stabilite dalle convenzioni Consip come base d’asta al ribasso anche nei casi in cui il contratto sia superiore ai 50 mila euro (abbassando così la soglia prevista dalla normativa comunitaria). In virtù dell’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali, e soprattutto in mancanza di una esplicito riferimento in merito, l’Upi ritiene di dover sottolineare che gli acquisti effettuati secondo quanto previsto dai regolamenti economali provinciali, sotto la soglia dei 50 mila euro, mantengono la loro efficacia.

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