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EMENDAMENTI UPI AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2004

Dopo l'approvazione al Senato del disegno di legge finanziaria per il 2004, l'UPI ha sottoposto alla Camera dei Deputati ( (AC 4489) una serie di emendamenti ritenuti indispensabili per le Province.

Bilanci e Finanza    9/12/2003

EMENDAMENTI MINIMI SU

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2004 (AC 4489)

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO

 


1. PATTO DI STABILITA’

Il disegno di legge non interviene sulle norme relative al patto di stabilità interno già previste dalla legge finanziaria 2003, il cui meccanismo viene così confermato.
Le proposte di modifica che  Anci e Upi hanno formulato in più occasioni al Governo, erano dirette ad attenuare l’impatto finanziario del patto sugli enti locali. Allo stesso tempo evidenziavano una situazione di forte sofferenza di Comuni e Province rispetto agli obiettivi previsti per il  2003 anche alla luce delle sanzioni già previste dalla finanziaria vigente che comportano, in caso di sforamento, un “commissariamento” degli enti. Va infatti sottolineato che già molti enti hanno fatto presente le reali possibilità di essere fuori, già da quest’anno, dai vincoli imposti, con l’ovvia conseguenza di subire le sanzioni previste (riduzione del 10% della spesa per acquisto di beni e servizi, blocco totale delle assunzioni e impossibilità di indebitamento per investimenti), cosa che condurrà inevitabilmente a non poter rientrare nei limiti neanche per il 2004, nonostante la possibilità prevista all’art.10, co.5 del disegno di legge finanziaria, che consente agli enti locali di non calcolare i maggiori oneri di personale derivante dal rinnovo contrattuale del biennio 2002-2003 (5,66%).

È necessario, fin dal 2003, consentire l’esclusione delle spese sostenute a fronte di contributi finalizzati ricevuti da altri enti assoggettati al patto; è altresì necessario eliminare anche la sanzione relativa alla limitazione della spesa del 10% per beni e servizi e al ricorso all’indebitamento per investimento. Ciò anche in vista dei meccanismi previsti a partire dal 2005, che innovando il novero delle voci da includere, introduce anche le spese per investimento, determinando inevitabilmente una contrazione delle stesse.

Emendamenti specifici

All’art. 29, comma 5, lett.d) della legge n.289/02
– Dopo le parole dall’Unione Europea aggiungere le parole “e dagli altri enti che partecipano al patto di stabilità interno

– Al comma 15 sopprimere cancellare dalle parole “a qualsiasi titolo ” fino alla fine del comma.
 

2. TAGLIO DEI TRASFERIMENTI E RECUPERO TASSO DI INFLAZIONE

Il disegno di legge finanziaria per il 2004 non innova il contenuto dell’art. 24, comma 9, della legge finanziaria 2002 n. 448/01, che taglia i trasferimenti erariali del 3%. Non vi era peraltro traccia dell’incremento degli stessi del tasso di inflazione programmata
Successivamente, gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio Camera, relativamente allo stanziamento di 180 milioni di euro, a fronte del recupero dell’inflazione vengono destinati solo ai comuni, prescindendo e modificando la normativa in vigore che prevede una distribuzione a tutti gli enti locali e non solo ai comuni. Si ritiene inaccettabile una simile previsione , e si chiede che vengano incluse anche le Province tra i destinatari dell’incremento di risorse.

Riformulazione comma 1 emendamento 10.0206

“1. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, della legge 217 dicembre 2002, n.289. per l’anno 2004, l’incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all’art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.448.”

 

3. REGIME DELLE ASSUNZIONI E POLIZIA PROVINCIALE

L’art. 15 del disegno di legge finanziaria conferma sostanzialmente regime delle assunzioni già previsto per il 2003, ivi compreso il blocco totale per gli enti non virtuosi nell’anno 2003.

È necessario che tale divieto cada per il 2004, perché non mette gli enti  nelle condizioni di poter operare in maniera efficace e funzionale, ciò anche in virtù della loro autonomia finanziaria e organizzativa.

Emendamento specifico

All’art. 15 del disegno di legge, sopprimere il comma 6 .

In subordine va riconosciuta la possibilità di derogare ai limiti suddetti per il personale dei corpi e dei servizi dei polizia locale, in virtù delle accresciute funzioni e competenze provinciali in materia di viabilità e sicurezza stradale.

Emendamento specifico

All’art. 15 del disegno di legge, al comma 6, dopo le parole “del servizio sanitario nazionale” inserire le parole “e dei corpi di polizia locale “,



4. POTENZIAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO

Il disegno di legge finanziaria per il 2004 non contiene misure ad hoc per il potenziamento dei centri per l’impiego. Giova ricordare che, a decorrere dall’anno 2001, sono stati stanziati annualmente 51 milioni di euro: appare ora quanto mai opportuno, proprio in virtù della liberalizzazione del mercato del lavoro operata dalla c.d. “riforma Biagi”, sostenere e contribuire alla implementazione dei centri per l’impiego provinciali.

Emendamento specifico

2.2.3.3 Cap. 4171 – Occupazione  51 milioni  per anno  2004


5. PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

L’art. 18, comma 4 stanzia per il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, già previsto dal comma 21, art. 80 della legge finanziaria 2003, come parte integrante del  programma di infrastrutture strategiche, un importo non inferiore al 10% delle risorse stanziate dalla l.n.166/02, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: tale legge ha previsto 193 mil di euro per il 2002, 160 milioni per il 2003 e 109 per il 2004.

Tale stanziamento va sicuramente nella direzione indicata da tempo dall’UPI, relativamente alla situazione di sofferenza di gran parte degli edifici adibiti ad uso scolastico.
Va comunque definito ancora l’ammontare complessivo cui riferire la quota minima del 10%: non è chiaro se si riferisce al triennale stanziato per il 2002-2004 e ai fondi eventualmente non utilizzati, o solo per l’annualità 2004.
Vanno inoltre esplicitate le modalità di riparto di tali risorse: è evidente la necessità di dare priorità alle indicazioni che provengono dagli enti locali e dalle Regioni.


E’ necessario dare chiare indicazioni in ordine allo stanziamento disponibile e alla annualità di riferimento, e va garantita la partecipazione degli enti locali nelle procedure di riparto .



6.PROCEDURA AGEVOLATA RISCOSSIONE CREDITI. ESTENSIONE ALLE PROVINCE

Il d.l. 209/02, convertito con modificazioni nella l.n. 265/2002 prevede la possibilità per i comuni di attivare le procedure privilegiate per il recupero coattivo dei propri crediti.

Si chiede un intervento legislativo che estenda tale possibilità anche alle Province .

Emendamento specifico

All’art.4, co.2 sexies, del d.l.209/02, dopo la parola “comuni” inserire le parole “le province



7. RIMBORSO INTERESSI OBBLIGAZIONI ENTI LOCALI

L’art. 27 della Legge 21.11.2000 –n.342 stabiliva che le ritenute (di cui all’art.1 comma 2 del Dlgs. 1.4.1996 –n.239) sugli interessi delle obbligazioni emesse dagli enti locali, sarebbero affluiti “all’entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull’intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell’interno”.

I relativi versamenti non sono mai stati effettuati.



Redattore: Luisa Gottardi
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