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Finanziaria 2005: patto di stabilità

Enti capofila: una chiarificazione sul riparto convenzionale delle spese

Bilanci e Finanza    18/02/2005

Pubblichiamo un quesito e la risposta della ragioneria, in merito al Patto di stabilità

 

QUESITO

Spett.le Ufficio Ministero Economia e Finanze
 
Si richiede i seguenti chiarimenti in ordine al Patto di Stabilità interno per le Provincie:
 
 
Punto G.3
 
1) Ai fini del calcolo del Tetto di spesa 2005 -2006 – 2007 cosa si intende  per “spese sostenute per servizi”. Solo intervento 03 parte corrente o anche servizi per investimenti a seguito di accordi di programma, convenzioni ecc.ecc.?
 
2) Le spese sostenute dagli “enti capofila” devono essere detratte solo dal 2005 come previsto dal MOd.C05, oppure anche dalla media? Se si, la media deve essere omogeneizzata nel triennio?
 


RISPOSTA
In relazione al quesito posto, si ritiene che la soluzione proposta al punto G.3 della circolare n. 4/2005 consenta in base alla vigente normativa, da un lato, di non peggiorare l’andamento dei saldi di finanza pubblica nel senso di porre sotto le regole del patto anche tali tipologie di spese e, dall’altro, di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni capofila ponendo convenzionalmente a carico dei comuni che beneficiano dei servizi la loro quota di spese, che possono essere sia di parte corrente che in conto capitale. 
E’ evidente che tale distribuzione di spese tra gli enti – da raggiungere attraverso un’intesa preliminare in modo che gli altri enti sappiano che a fine 2005 ne dovranno tener conto – è puramente convenzionale ed ha validità ai soli fini del patto di stabilità interno mentre non ha riflessi in termini gestionali sul bilancio del comune capofila che provvederà ad impegnare e a pagare tutte le spese. In particolare, attraverso l’intesa, gli enti che usufruiscono del servizio possono portare convenzionalmente a carico delle proprie spese 2001-2003 la quota di loro competenza così come il comune capofila.
Si ritiene ovvio precisare che la parte di spese che dovessero gravare su enti non soggetti al patto non deve essere considerata da nessun ente in quanto in ogni caso non sarebbe soggetta alle regole del patto.
Inoltre, non si è ritenuto di inserire nell’allegato la contabilizzazione delle spese per enti capofila nel calcolo delle spese medie pro-capite in quanto si è ritenuto di non complicare la determinazione della spesa media per fattispecie che non derivano espressamente dalla normativa del patto e che riguardano solo una parte degli enti locali: infatti, nel secondo caso, il riferimento ad ente locale capofila deve discendere da una normativa statale o regionale (o da provvedimenti amministrativi, per lo più della Giunta Regionale) che individua i servizi, l’ente “capofila” e gli altri enti che beneficiato di tale gestione.

 



Redattore: Luisa Gottardi
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