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Gettoni dei consiglieri comunali e provinciali

LEGGE FINANZIARIA 2008 - Nota ANCI e UPI sulle norme in materia di gettoni e indennità degli amministratori comunali e provinciali

Istituzioni e Riforme    11/02/2008

LEGGE FINANZIARIA 2008 (Legge n. 244/2007)
NUOVE NORME IN MATERIA DI GETTONI E INDENNITA’
DEI CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI


 La legge finanziaria 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, ha stabilito con l’art. 2, commi 24 e 25, norme che modificano la disciplina dello status dei Consiglieri prevista, in particolare, dagli artt. 81, 82, 84 e 86 del Testo Unico degli Enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Modifiche art. 82 del D.L.gs 267/2000
Indennità e gettoni di presenza

 Le modifiche apportate alle disposizioni dell’art. 82 del Testo Unico sono le seguenti:
a) è stato modificato il comma 2: i Consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti previsti dalla normativa, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.
In nessun caso l’ammontare dei gettoni di presenza percepito nell’ambito di un mese da un Consigliere può superare l’importo pari ad un quarto (finora il limite era un terzo) dell’indennità mensile di carica prevista dalle norme vigenti per il rispettivo Sindaco o Presidente di Provincia.
b) è stato abrogato il comma 4 dell’art. 82: stabiliva che lo statuto ed il regolamento potevano prevedere che al Consigliere competeva, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un’indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comportasse per l’Ente pari o minori oneri finanziari rispetto alla corresponsione dei gettoni;
c) è stato abrogato il comma 6 dell’art. 82: prevedeva la cumulabilità delle indennità e dei gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso Enti diversi e ricoperti dalla stessa persona;
d) è stato modificato il comma 11 dell’art. 82: dal 1° gennaio 2008 non è più prevista la facoltà del Consiglio di deliberare l’incremento dei gettoni di presenza dei Consiglieri. Il nuovo comma 11 non ha effetto retroattivo e quindi fa venir meno tale facoltà solo per il futuro. Sono pertanto fatti salvi gli incrementi disposti dai singoli Enti prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2008. L’ammontare complessivo dei gettoni di presenza percepiti nell’ambito di un mese, anche nella misura già incrementata, non può comunque superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità di funzione del Sindaco o del Presidente della Provincia.
A tale proposito è opportuno richiamare l’art. 12 del DM 119 del 2000 che, in riferimento alle parametrazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del Sindaco e del Presidente di Provincia determinati dal decreto senza tener conto dell’indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione (ex comma 11). In sintesi, tale indennità di riferimento si determina secondo quanto previsto per fascia di abitanti dalla Tabella A, maggiorata delle percentuali – cumulabili – previste dall’art. 2 del DM e qualora ricorrenti (+5% Comuni turistici, + 3% se entrate proprie Enti sono superiori alla media regionale, + 2% se spesa corrente pro-capite è superiore media regionale).
I gettoni di presenza sono corrisposti per l’effettiva partecipazione alle adunanze del Consiglio o di commissioni. Cessa pertanto la corresponsione del gettone di presenza per le sedute alle quali il Consigliere figurava assente giustificato, prevista dall’abrogato quarto comma dell’art. 82, che ha cessato tutti gli effetti la sua efficacia.
L’entrata in vigore delle norme suddette dal 1° gennaio 2008 è stabilita dall’art. 3, comma 164, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
E’, infine, opportuno richiamare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 54 della legge n. 266 del 2005, che avevano rideterminato gli emolumenti degli Amministratori locali in riduzione del 10% rispetto all’ammontare previsto alla data del 30 settembre 2005.
In considerazione del carattere non permanente di tale rideterminazione nonché alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria per il 2008, a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno le suddette disposizioni devono ritenersi implicitamente abrogate.


Roma, 8 febbraio 2008

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Redattore: Redazione Upi
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