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NOTA SULL’IPOTESI DI RIFORMA COSTITUZIONALE PROPOSTA DAL GOVERNO

In vista del parere in Conferenza unificat sullo schema di riforma costituzionale proposto dal Governo, Anci - Upi - Uncem hanno elaborato la seguente nota. La mancanza di un confronto approfondito con il Governo sulla riforma costituzionale ha impedito a Regioni ed Enti locali di fornire ufficialmente il loro parere in Conferenza unificata

Istituzioni e Riforme    1/12/2003

NOTA
 
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE“MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135, 138 DELLA COSTITUZIONE”.
 


Roma, 9 ottobre 2003
 

Lo schema di disegno di legge costituzionale approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre scorso intende superare i precedenti progetti di revisione costituzionale, ossia il disegno di legge cd. devolution – licenziato in prima lettura dalla Camera e dal Senato – e il disegno di legge  cd. La Loggia, approvato dal Consiglio dei Ministri,mai presentato in Parlamento.
Tale provvedimento di riforma costituzionale innova e modifica  non solo talune disposizioni del Titolo V, ma tutta la Parte Seconda della Costituzione riguardante l’Ordinamento della Repubblica.

Relativamente al percorso di elaborazione ed approvazione di una riforma costituzionale di tale ampiezza e rilevanza, occorre premettere talune considerazioni di metodo.
 

· L’ANCI, l’UPI e l’UNCEM hanno da tempo evidenziato l’esigenza di completare e, se necessario, correggere  l’assetto istituzionale, come delineato dalla legge costituzionale n.3/2001. L’invito di continuare insieme un percorso di  riforma costituzionale che conduca ad una valorizzazione dell’autonomia e della responsabilità dei livelli di governo territoriale è rimasto fin qui inascoltato.
Ribadiamo pertanto che ogni  proposta di riforma costituzionale che incida sostanzialmente sulla forma di stato e sui rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni necessita di una sostanziale  concertazione e condivisione fra tutti i livelli territoriali, che sono a pari titolo elementi costitutivi della Repubblica.
 
· Inoltre, se con tale disegno di legge s’intende perseguire il completamento della riforma del titolo V, ossia la realizzazione di un assetto ordinamentale compiutamente federalista ed autonomista,  occorre fin da subito dare attuazione alle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 che a tutt’oggi sono rimaste lettera morta, ossia la modifica dei regolamenti parlamentari per l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti di Regioni e Autonomie locali e l’introduzione nel sistema di finanza pubblica dei principi e delle regole del federalismo finanziario e fiscale sanciti nell’art.119 della Costituzione.
 
In considerazione di ciò e della complessità della  materia di cui si controverte, si pone all’attenzione l’opportunità di scomporre tale provvedimento in diversi disegni di legge costituzionali che trattino in modo organico i diversi istituti (sistema parlamentare, forma di governo, forma di Stato, garanzie costituzionali) al fine di consentire un più agevole percorso parlamentare.
 
Nel merito dello schema di disegno di legge costituzionale, si evidenziano le seguenti considerazioni generali.
 
· Lo schema di disegno di legge ha il merito di porre con chiarezza l’obiettivo di superare l’attuale sistema parlamentare con l’istituzione del Senato federale. Pertanto, si esprime apprezzamento per la scelta di fondo tesa al superamento dell’attuale bicameralismo paritario e perfetto. Ciò, infatti, rappresenta un passo imprescindibile nel cammino verso un assetto che si vuole federale ed autonomista.
Si dissente fermamente dal modello di Senato federale delineato, che offre un immagine sbiadita ed imperfetta di un organo, che aspirerebbe a rappresentare gli interessi dei territori, le istanze delle comunità e dei loro governi.
Al  riguardo, si rileva come  un vero Senato federale, inteso come sede di rappresentanza degli interessi territoriali, presuppone invece che i diversi livelli territoriali costitutivi della Repubblica siano immediatamente in esso rappresentati.   
Si potrebbe immaginare pertanto un sistema ibrido in cui parte dei membri sia pariteticamente rappresentativa dei territori ed un’altra parte sia elettiva a salvaguardia di una vocazione di rappresentanza generale (e non corporativa) della seconda Camera.
Nel progetto presentato si rileva invece la  debolezza, se non l’inconsistenza, dei fattori che dovrebbero connotare il Senato in senso federale (requisito per l’elettorato passivo) e la presenza di indicatori che confermano i sospetti su una convinzione ‘federale’ del Governo nel delineare i caratteri del Senato.

· Vanno enunciate gravi perplessità in ordine alla generale funzionalità del sistema parlamentare. La problematica ripartizione della competenza legislativa fra le due Camere rischia di portare all’instaurazione di un regime bicamerale non solo asimmetrico (il che sarebbe in linea di massima accettabile), ma anche zoppo e fortemente duale. In tale sistema, infatti, è possibile che ciascuna Camera produca un indirizzo politico legislativo divergente, con il rischio di un cortocircuito normativo in quelle materie o settori la cui competenza a legiferare è frazionata fra concorrenza ed esclusività.
L’incoerenza sistemica è accentuata dai seguenti problemi: a) alcune materie (in tutti i casi in cui la Costituzione prevede il rinvio a leggi e quindi di non facile determinazione) restano di competenza della legge bicamerale; b) il Senato comunque ha competenza legislativa ‘primaria’ rispetto alla Camera nelle materie di legislazione ‘concorrente’; c) il progetto intende dar vita a un premierato forte, in grado di determinare anche lo scioglimento della Camera in caso di voto contrario a una proposta del Governo.
Ci si deve chiedere come possa funzionare un sistema così potenzialmente conflittuale e privo di adeguati elementi istituzionali di interconnessione. Così come ci si deve chiedere come possa conciliarsi il rafforzamento del premierato con la mancanza di ogni strumento governativo di indirizzo rispetto al Senato federale. Il rapporto fiduciario permane esclusivamente tra Primo ministro e Camera dei deputati, cementato dall’elezione della Camera attraverso l’indicazione nelle schede del candidato Primo ministro. Invece, a stretto rigore, rispetto al Senato non si può neppure parlare di maggioranza o minoranza e non vi alcun potere di indirizzo da parte del Governo.
 
· La previsione di un Senato federale non risolve  il problema di un adeguato e proficuo sistema di raccordi istituzionali tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni.
Numerose problematiche interistituzionali hanno natura politico-amministrativa e possono trovare soluzione solo in una sede di concertazione come la Conferenza unificata, quale luogo principale di raccordo tra i diversi livelli di governo. Pertanto, si ritiene opportuno promuovere una riflessione seria sull’istituto che porti ad un suo diretto riconoscimento costituzionale.
 
· La previsione di una composizione modificata della Corte costituzionale che passa da 15 a 19 giudici (di cui 3 nominati dalla Camera e 6 dal Senato federale) risolve parzialmente il problema di un maggiore raccordo di quest’organo di garanzia con le nuove funzioni delle Regioni e delle Autonomie locali. Congiuntamente alla diversa composizione, infatti, occorre prevedere l’ accesso diretto alla Corte costituzionale per i Comuni, le Città metropolitane e le Province  a tutela delle loro attribuzioni costituzionali. In mancanza di tale previsione risulterebbe, infatti, alquanto compromessa la pari dignità costituzionale di Comuni, Province, Regioni e Stato, come prevista dall’art.114 della Costituzione.

Sulla base di tali preliminari considerazioni di carattere generale non si può sottacere che lo schema di disegno di legge costituzionale rappresenta  un passo indietro nel cammino verso un sistema istituzionale federale, ad eccezione dell’opzione di fondo evidenziata, consistente nella trasformazione del bicameralismo paritario.
Si auspica l’apertura di un confronto paritario, proficuo e leale che miri ad una riscrittura  del testo almeno nella parte, per gli enti territoriali essenziale, concernente la morfologia strutturale e funzionale del Senato federale.
 
 
PRINCIPALI  ISTITUTI OGGETTO DI REVISIONE


1. Senato federale della Repubblica

Il Senato della Repubblica è  rinominato Senato federale della Repubblica con una riduzione del numero dei senatori da 315 a 200. E’ prevista l’elezione del Senato con sistema proporzionale e su base regionale ed è enunciato espressamente che il sistema elettorale deve garantire la rappresentanza dei territori. In tal senso, è previsto quale requisito per l’accesso all’elettorato passivo il ricoprire o l’aver ricoperto una carica pubblica elettiva locale o regionale nella regione in cui ci si candida o l’essere stato eletto senatore o deputato sempre nella regione.
Per la validità delle deliberazioni del Senato federale è introdotto un quorum minimo consistente nella presenza di senatori eletti almeno in un terzo delle regioni.
Valutazione positiva in ordine alla ‘salutare’ riduzione del numero dei senatori.
Il ‘pregevole’ richiamo alla rappresentanza territoriale non è però tradotto in una morfologia strutturale e funzionale del Senato appropriata ed accettabile. Il  regime elettorale adottato fissa un legame debole, imperfetto e sbiadito con le istituzioni territoriali, che in alcun modo risponde all’idea di rappresentanza degli interessi delle comunità e dei loro governi  che l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM portano avanti.
La condizione  per accedere all’elettorato passivo fa presumere e sottintende una spinta alla regionalizzazione dei senatori nella geografia parlamentare, uno stimolo all’aggregazione per comune derivazione regionale, che potrebbe trascendere il naturale legame politico-partitico.
Ciò trova ulteriore conferma nell’introduzione nell’ordinamento parlamentare di un inedito ‘numero legale’ per la validità delle deliberazioni, ossia la presenza all’atto dell’espressione del voto di senatori eletti almeno in un terzo delle regioni.
 Come si farà a rilevare il numero legale, se non vi è una suddivisione per derivazione regionale, forse anche fisica e comunque verificabile , dei senatori nell’Aula?
Inoltre, inevitabilmente  i rappresentanti delle regioni con pochi seggi peseranno più degli altri e, per contro, quelli delle regioni popolose meno; ci si chiede poi: basta anche un solo senatore di una regione per integrare la regione dentro il c.d. “terzo” delle regioni, o è necessaria la presenza della maggioranza dei senatori di una regione perché si possa dire che quella regione integra il “quorum del terzo”?.



2.Procedimento di formazione delle leggi.

Si tratta di una delle norme chiave del nuovo disegno costituzionale, ma anche la più debole e controversa.
La vecchia formula “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”, che nella sua sinteticità esprimeva per intero il nostro bicameralismo perfetto e paritario, viene sostituita da un lungo e complesso articolato, che segna il passaggio ad un bicameralismo differenziato ed asimmetrico.
Il primo comma stabilisce che la Camera dei Deputati esamina tutti i provvedimenti riguardanti le materie elencate nell’art.117, secondo comma, riservate alla potestà legislativa esclusiva statale, con le eccezioni contemplate nel terzo comma della disposizione, oltre ai disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato. 
Il provvedimento licenziato dalla Camera è trasmesso al Senato federale, che può esaminarlo, se entro dieci giorni dalla trasmissione, ne fanno richiesta la maggioranza dei componenti. Si prevede un termine di trenta giorni entro il quale il Senato delibera; se il testo è modificato, viene ritrasmesso alla Camera che decide in via definitiva.
Il secondo comma prevede che il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie concorrenti, anche qui salve le eccezioni contemplate nel terzo comma.
Dopo l’approvazione del disegno di legge, ricorre la medesima procedura prevista nel primo comma.
Il terzo comma prevede la eccezione all’ordinaria procedura prevalentemente monocamerale, individuando le materie  in cui è necessaria la doppia, ma non più conforme, deliberazione da parte delle due Camere: perequazione delle risorse finanziarie, individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, il sistema elettorale di Camera e Senato ed ogni altra caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato.
Si disciplina l’ipotesi di deliberazioni di testi non conformi da parte dei due organi, prevedendo un’unica lettura, conclusa la quale, se sussistono difformità, si attiva una procedura su iniziativa dei Presidenti delle due Camere che hanno facoltà di convocare una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo limitatamente alle disposizioni su cui vi è disaccordo. Il testo predisposto è sottoposto all’approvazione delle due Camere e su di esso  non sono ammessi emendamenti.
Il quarto comma rimette ai Presidenti delle due Camere la decisione insindacabile sulle questioni di competenza circa l’esercizio della funzione legislativa.
Fuor di dubbio,  tale norma presenta gravi profili di criticità: sia di ordine generale, relativi al modello di sistema parlamentare a cui si sono ispirati gli estensori del testo; sia di ordine sostanziale, se si guarda al possibile funzionamento del ‘mono-bicameralismo’ prospettato.
Se è politicamente legittimo optare, nella varietà di sistemi che l’esperienze parlamentari degli altri Paesi offre, quello che si ritiene più affine o migliore per il nostro assetto istituzionale, non è politicamente sostenibile costruire un sistema parlamentare che presenta incongruenze ed aporie così ingombranti.
Si indicano le più evidenti: come si fa a ripartire la competenza legislativa fra Camera e Senato in modo così netto, a seconda che si tratti di materia esclusiva o concorrente, pur con le marginali eccezioni indicate, se molte materie concorrenti richiamano materie esclusive (e viceversa)?  Perché l’individuazione dei principi della legislazione concorrente deve essere rimessa al solo Senato federale? Quale sarà e chi darà  l’indirizzo politico-legislativo, se questo è frazionato fra due soggetti che potranno avere maggioranze politiche diverse,  di cui una soltanto è legata da un rapporto di fiducia con il Governo?
Poi, la procedura immaginata nel terzo comma, nel caso di una lettura non conforme del testo da parte delle due Camere, appare non chiara: si prevede una facoltà (quindi possono non farlo?) dei Presidenti delle due Camere di convocare una commissione mista paritetica che dovrebbe predisporre un testo limitatamente alle disposizioni in cui non vi è lettura conforme. Nulla si dice su cosa succede se la commissione non raggiunge l’accordo ? Poniamo che il testo venga licenziato, si dice che è sottoposto all’approvazione delle due Camere, che possono prendere o lasciare, che succede, non si dice, se una approva e l’altra no? Sembrerebbe che  i membri del comitato possano influenzare il voto di 600 persone. E se  la procedura descritta  non arriva a buon fine, quanto potrà durare la paralisi o cortocircuito istituzionale?
Ancora, sull’intesa fra i Presidenti per risolvere le questioni di competenza: e se non si raggiunge l’intesa, consapevoli della tendenza naturale dei Presidenti di difendere le prerogative della propria Assemblea?
Infine, va evidenziata l’eccentricità e l’incoerenza dell’elenco delle competenze legislative a bicameralismo paritario, sia in ordine all’indeterminatezza del riferimento a quelle che la Costituzione individua come leggi (si tratta di ogni caso di riserva di legge o invece dei soli casi in cui si richiama esplicitamente la legge come fonte di disciplina di una certo di settore?) sia con riguardo al fatto che sono bicamerali le leggi sulle funzioni fondamentali, ma non le altre che possono interessare gli enti territoriali, il che è un grave limite all’idea di Senato federale.
Altra notazione: nulla è detto sul procedimento di revisione della Costituzione e non c’è nessuna differenziazione di ruolo dal Senato rispetto alla Camera nei casi in cui si vogliano rivedere norme costituzionali relative alle regioni e agli enti territoriali (il che nuovamente compromette il carattere c.d. federale del Senato).



3.Iniziativa legislativa.

Viene aggiunta la precisazione secondo cui ciascun membro delle Camere ha iniziativa legislativa solo nell’ambito delle competenze dell’organo a cui si appartiene.
Viene così differenziato il diritto di iniziativa dei membri delle due Camere, ma non quello del Governo né quello delle Regioni, che rimane inspiegabilmente intatto, anzi rafforzato. I poteri tradizionali delle Regioni, in materia d’iniziativa legislativa, richiesta di referendum ed elezione del Presidente della Repubblica rivivono a testimonianza dell’ambiguità o incompiutezza del modello di Senato federale.

 

4.Presidente della Repubblica.

Si riformula l’art.87 vigente e si dice che il Presidente della Repubblica è organo di garanzia costituzionale, rappresenta l’unità federale della Nazione ed  esercita le funzioni che gli sono conferite dalla Costituzione.
Rispetto all’elencazione vigente, il Presidente non autorizza più la presentazione alle Camere dei disegni di legge d’iniziativa governativa; nomina i Presidenti delle autorità amministrative indipendenti e designa il vicepresidente del CSM tra i suoi componenti.
Si accoglie con favore il riconoscimento della funzione presidenziale di tutela della garanzia costituzionale; si evidenzia l’ingresso del concetto di “unità federale della Nazione”, che sancisce la trasformazione della nostra forma di Stato.  La novazione della norma costituzionale va nel senso di un ‘ridimensionamento’ accentuato di ruolo, poteri, funzioni del Presidente, che incide direttamente sulla nostra forma di Governo. Si delinea all’orizzonte una figura di Presidente che ‘regna ma non governa’, considerata peraltro la successiva sottrazione del potere di scioglimento della Camera dei Deputati.


5.Scioglimento delle Camere.

Cambia in modo sostanziale la disciplina dello scioglimento della Camera dei Deputati. Il Presidente della Repubblica, su richiesta del primo ministro, che ne assume l’esclusiva responsabilità, decreta lo scioglimento della Camera ed indice le elezioni nei successivi sessanta giorni. Analogamente, in caso di morte, impedimento, dimissioni per motivi diversi dal voto contrario della Camera, qualora non possa nominare un nuovo  primo ministro, in base ai risultati elettorali della Camera.
Il secondo comma prevede che la richiesta di scioglimento non può essere presentata, se la Camera sia stata sciolta su richiesta nei dodici mesi precedenti.
Si stabilisce che in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale, il Presidente della Repubblica può decretarne lo scioglimento.
Si conferma il rafforzamento della figura del primo ministro che ha diritto di vita e di morte sull’organo che esprime la fiducia.
Il Presidente della Repubblica assume il ruolo di notaio della volontà del premier, senza poter esercitare alcun sindacato politico.
Compare nel lessico costituzionale il termine primo ministro che sostituisce quello di Presidente del Consiglio dei Ministri.



6. Governo e Primo Ministro.

Si prevede che la candidatura di primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati, con l’indicazione del nome sulla scheda ed, inoltre, che la legge elettorale incentiva la formazione di una maggioranza.
Si abroga il potere del Presidente della Repubblica di nominare i ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.
Da rimarcare la costituzionalizzazione di alcune regole di grande valenza ed effetto a cui il sistema elettorale della Camera deve attenersi.
Da evidenziare l’abrogazione del potere di nomina, in molti casi non solo formale, dei Ministri da parte del Presidente della Repubblica.



7.Governo in Parlamento.

Siamo in presenza di una integrale riformulazione della disposizione. Si prevede: l’illustrazione del programma di governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina;la presentazione di un rapporto annuale sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. Si riformula la disciplina del voto di fiducia, prevedendo che il primo ministro possa chiedere alla Camera dei Deputati di esprimersi, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento ed indice le elezioni.
Si disciplina la mozione di sfiducia che deve essere presentata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti; il voto favorevole alla mozione di sfiducia determina lo scioglimento della Camera.
Sembrerebbe che l’illustrazione del programma di governo debba avvenire anche nel Senato federale, oltre che nella Camera dei deputati, sebbene il Senato non sia legato da rapporto di fiducia con l’esecutivo.
La fiducia diviene il decisivo e principale instrumentum regni in mano al primo ministro per controllare la sua maggioranza, in quanto il voto di sfiducia determina sempre, in via automatica, la fine della legislatura.
La norma in commento riassume in sè la “schizofrenia” del sistema che prevede un premierato così forte rispetto alla Camera e così debole rispetto al Senato.
L’assenza di ogni potere di indirizzo del Primo Ministro rispetto al Senato fa si che questa Camera sia il ruolo di legislatore che di “Governo di sé stessa”, almeno rispetto all’enucleazione dell’indirizzo politico generale, con la conseguenza di dar vita non solo a un bicameralismo asimmetrico ma anche a una “forma di governo asimmetrica”, nella quale da una parte l’organo di indirizzo politico è il Governo (rispetto alla Camera dei deputati) e dall’altra l’organo di indirizzo politico è il Senato (rispetto a sé stesso).



8.Capitale della Repubblica federale.

Si precisa che Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale e nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto della Regione Lazio.
Si amplia la disciplina costituzionale su Roma capitale, riconoscendo uno status speciale la cui concreta disciplina è rimessa allo Statuto regionale. L’ipotesi di affidare alla fonte statutaria il compito di definire i poteri della Capitale – pur apprezzabile per il riferimento al riconoscimento della potestà legislativa – non è condivisibile. Proprio in un ordinamento di tipo federale è importante che l’assetto della “Capitale della Repubblica” sia deciso dalla legge dello Stato,  con il coinvolgimento della Regione, ed in modo da salvaguardare comunque l’autonomia delle Istituzioni locali.


9.Competenze legislative esclusive delle Regioni.

Si attribuisce alla potestà legislativa regionale la competenza esclusiva nelle materie: assistenza ed organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia locale; ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
L’articolato cd.devolution, già approvato in prima lettura da Camera e Senato, viene assorbito nello schema pur con alcune importante correzioni, che fanno acquistare alla norma maggiore coerenza giuridica.
Viene meno il meccanismo della cd.autoattivazione da parte della Regione, e si inserisce più armonicamente l’attribuzione della competenza legislativa esclusiva alle regioni nel testo vigente dell’art.117.
Si chiarisce l’ambigua e ambivalente previsione del vigente quarto comma dell’art.117 in ordine alla potestà legislativa residuale e/o esclusiva delle regioni nelle materie non enumerate.
Ciò detto, permangono per intero le gravi perplessità, già da tempo, manifestate sul provvedimento che  estromette lo Stato quale soggetto che garantisce una disciplina ed una tutela uniforme per tutti i cittadini in tre settori vitali, quali sanità, istruzione e sicurezza. La devolution rischia di intaccare il fine fondamentale della tendenziale uniformità qualitativa e quantitativa su tutto il territorio nazionale nell’erogazione delle prestazioni di base del welfare, con conseguenze difficilmente accettabili sul grado di coesione sociale e con gravi lesioni di alcuni principi fondamentali sanciti nella Carta costituzionale.
Preoccupa il possibile profilarsi di interpretazioni parziali, suffragate dalla riformulazione della norma che definisce la competenza legislativa esclusiva (o residuale) delle regioni in tutte le materie non espressamente assegnate dal 117. Preoccupa la possibile deduzione per sottrazione da parte del legislatore regionale di una competenza in materia di ordinamento degli enti locali. Ribadiamo su tale punto che  al di fuori degli ambiti materiali riservati al legislatore statale in via esclusiva (art.117, secondo comma, l.p), vi è solo l’autonoma potestà normativa dell’ente locale che si esplica nella forma statutaria e regolamentare.



10.Interesse nazionale.

Si reintroduce l’impugnazione della legge regionale da parte del Governo per violazione dell’interesse nazionale della Repubblica. Si rimette al Senato federale il compito di valutare le disposizioni censurate. Il Senato decide con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti sul rinvio della legge alla Regione, indicando nel caso le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro trenta giorni dalla data del rinvio, il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato, sempre a maggioranza assoluta, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica l’annullamento della legge o di sue disposizioni.
Appare quantomeno discutibile la reintroduzione di una formula vaga quale “l’interesse nazionale” che è stata fonte e può essere fonte di forti conflitti istituzionali.


11.Corte costituzionale.

I giudici costituzionali passano da 15 a 19: in luogo degli attuali 5 eletti dalle Camere, 3 sono eletti dalla Camera dei deputati e 6 dal Senato federale, gli altri 10 sono ancora designati rispettivamente dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.
Il giudice costituzionale che è cessato dalla carica non può, nei cinque anni successivi, ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
Appare condivisibile la previsione di una componente espressione delle autonomie territoriali nell’organo di giurisdizione costituzionale.
Si formula, comunque, un giudizio parzialmente positivo ribadendo, ai fini del completamento di un ordinamento istituzionale autenticamente federale, la necessità di riconoscere anche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la possibilità di tutelare nel processo costituzionale le prerogative costituzionalmente attribuite.



Redattore: Gaetano Palombelli
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