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Parere UPI sulla finanziaria 2004 e sul DL collegato

Il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Presidenti di Provincia hanno approvato un documento con il parere negativo e le proposte dell'UPI sulla finanziaria 2004 e sul decreto legge 269/03.

Bilanci e Finanza    6/11/2003

DOCUMENTO DELL’UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA SU

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2004 (as 2512)
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO

E

DECRETO LEGGE 269/03
“DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL’ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI”

Roma, 23 ottobre 2003
 


 

DISEGNO DI LEGGE AS 2512
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004)


 

1.FEDERALISMO FISCALE

L’art. 3, comma 4, del disegno di legge conferma per il 2004 la compartecipazione provinciale (1%) e comunale al gettito Irpef, mentre il comma successivo proroga l’attività dell’Alta Commissione fino alla presentazione della relazione al Governo e comunque per tutto il 2004.
Il disegno di legge finanziaria per il 2004 congela di fatto l’attuazione dell’art. 119 Cost in materia di federalismo fiscale, nonostante quanto previsto nell’intesa interistituzionale siglata con il Governo nel maggio del 2002. Già nel documento UPI approvato in occasione della presentazione del Dpef 2004-2007 si era richiamata l’intesa interistituzionale e l’espresso riferimento, in esso contenuto, alla necessità che già il Dpef 2002 indicasse un percorso chiaro verso l’attuazione dell’art. 119 Cost..
Dal disegno di legge finanziaria, invece, appare evidente la non volontà di realizzare un compiuto sistema di federalismo fiscale, almeno in tempi ragionevolmente brevi, perché, se da un lato si blocca la dinamicità delle addizionali regionali e comunali, dall’altro si svuota completamente il significato dei lavori dell’Alta Commissione, nonostante il sistema delle regioni e delle autonomie locali abbia sollevato più volte la necessità di far lavorare in tempi rapidi tale Commissione.
A tal fine si ricorda che già da mesi le Regioni e gli Enti locali hanno sottoposto all’attenzione del Governo una bozza di accordo, ai sensi dell’art.. 3 della legge n.289/02, ma rispetto alla quale non si è avuta risposta.


2.PATTO DI STABILITA’

Il disegno di legge non interviene sulle norme relative al patto di stabilità interno già previste dalla legge finanziaria 2003, il cui meccanismo viene così confermato.
Le proposte di modifica che  Anci e Upi hanno formulato in più occasioni al Governo, erano dirette ad attenuare l’impatto finanziario del patto sugli enti locali. Allo stesso tempo evidenziavano una situazione di forte sofferenza di Comuni e Province rispetto agli obiettivi previsti per il  2003 anche alla luce delle sanzioni già previste dalla finanziaria vigente che comportano, in caso di sforamento, un “commissariamento” degli enti. Va infatti sottolineato che già molti enti hanno fatto presente le reali possibilità di essere fuori, già da quest’anno, dai vincoli imposti, con l’ovvia conseguenza di subire le sanzioni previste (riduzione del 10% della spesa per acquisto di beni e servizi, blocco totale delle assunzioni e impossibilità di indebitamento per investimenti), cosa che condurrà inevitabilmente a non poter rientrare nei limiti neanche per il 2004, nonostante la possibilità prevista all’art.10, co.5 del disegno di legge finanziaria, che consente agli enti locali di non calcolare i maggiori oneri di personale derivante dal rinnovo contrattuale del biennio 2002-2003 (5,66%)-.
È necessario, fin dal 2003, consentire l’esclusione delle spese sostenute a fronte di contributi finalizzati ricevuti da altri enti assoggettati al patto; è altresì necessario eliminare anche la sanzione relativa alla limitazione della spesa del 10% per beni e servizi e al ricorso all’indebitamento per investimento. Ciò anche in vista dei meccanismi previsti a partire dal 2005, che innovando il novero delle voci da includere, introduce anche le spese per investimento, determinando inevitabilmente una contrazione delle stesse.

Emendamenti specifici

All’art. 29, comma 5, lett.d) della legge n.289/02

– Dopo le parole dall’Unione Europea aggiungere le parole e dagli altri enti che partecipano al patto di stabilità interno

– Al comma 15 sopprimere cancellare dalle parole a qualsiasi titolo fino alla fine del comma


3. TAGLIO DEI TRASFERIMENTI E COMPARTECIPAZIONE PROVINCIALE ALL’IRPEF

Il disegno di legge finanziaria per il 2004 non innova il contenuto dell’art. 24, comma 9, della legge finanziaria 2002 n. 448/01, che taglia i trasferimenti erariali del 3%. Non vi è peraltro traccia dell’incremento degli stessi del tasso di inflazione programmata
Inoltre, come già ricordato la compartecipazione Irpef rimane bloccata all’1% anche per l’anno 2004. A tal fine giova ricordare che il documento UPI relativo al Dpef 2004-2007 aveva espressamente richiesto, la possibilità di istituire un’addizionale provinciale all’Irpef, quale strumento di effettiva autonomia finanziaria, flessibile e manovrabile, anche a garanzia di una maggiore responsabilizzazione dell’attività degli enti nei confronti delle collettività amministrate

 

4. IVA TRASPORTI

L’art. 7 del disegno di legge finanziaria stanzia 282 milioni di euro per ognuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a ristoro dei maggiori oneri sostenuti nel triennio  2001-2003 da Regioni ed enti locali, relativamente alle quote Iva spettanti per il settore trasporti e per i servizi esternalizzati.
Tale riconoscimento, avvenuto dopo mesi di reiterate richieste, va a colmare una lacuna relativa ad un triennio già concluso, ma non risolve nulla circa la necessità di garantire al sistema delle regioni e degli enti locali  la possibilità di ottenere tali rimborsi con meccanismi certi e definiti per gli anni 2004 e seguenti.

 

5. REGIME DELLE ASSUNZIONI

L’art. 11 del disegno di legge finanziaria conferma sostanzialmente regime delle assunzioni già previsto per il 2003.
Va però sottolineato che, ancora oggi, manca il Dpcm che deve ‘sbloccare’ le assunzioni per l’anno in corso e l’accordo sancito a monte di tale Dpcm comporta, laddove si indicano specifici parametri di calcolo, la sostanziale impossibilità di procedere alle assunzioni anche per gli enti virtuosi. È necessario che tale divieto cada per il 2004, perché non mette gli enti, neanche quelli che rispettano il patto, nelle condizioni di poter operare in maniera efficace e funzionale, ciò anche in virtù della loro autonomia finanziaria e organizzativa.

Emendamento specifico

All’art. 11 del disegno di legge,sopprimere il comma 6.

 

6. PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

L’art. 14, comma 4 stanzia per il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, già previsto dal comma 21, art. 80 della legge finanziaria 2003, come parte integrante del  programma di infrastrutture strategiche, un importo non inferiore al 10% delle risorse stanziate dalla l.n.166/02, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: tale legge ha previsto 193 mil di euro per il 2002, 160 milioni per il 2003 e 109 per il 2004
Tale stanziamento va sicuramente nella direzione indicata da tempo dall’UPI, relativamente alla situazione di sofferenza di gran parte degli edifici adibiti ad uso scolastico.
Va comunque definito ancora l’ammontare complessivo cui riferire la quota minima del 10%: non è chiaro se si riferisce al triennale stanziato per il 2002-2004 e ai fondi eventualmente non utilizzati, o solo per l’annualità 2004.
Vanno inoltre esplicitate le modalità di riparto di tali risorse: è evidente la necessità di dare priorità alle indicazioni che provengono dagli enti locali e dalle Regioni.

 Va peraltro segnalato anche lo stanziamento triennale della l.n.362/98 (legge di finanziamento della l.n.23/96) di circa 31 milioni di euro per ciascun anno 2004, 2005 e 2006, come riportato nell’allegato 5 “importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali” (economia e finanze: 3.2.3.9 – edilizia scolastica Cap.7080).

 

7. RIMBORSO ECOINCENTIVI

Le disposizioni contenute nell’art. 2 del d.l. 138/02, convertito c.m. nella l.n. 178/02, e nel d.l. 13/03, convertito c.m. nella l.n. 39/03, recanti interventi urgenti a sostegno dell’economia, hanno previsto l’esenzione del pagamento dell’IPT a fronte di acquisto di veicoli, nuovi od usati, conformi alle direttive comunitarie sull’inquinamento, previa rottamazione.
Le due norme hanno comportato una riduzione di gettito per le Province pari a 32 milioni di euro per l’anno 2002 e ad un importo presumibilmente simile per l’anno 2003 per un totale di oltre 60 milioni di euro.
Le disposizioni relative al rimborso prevedevano espressamente un rimborso mensile alle Province, direttamente presso le tesorerie dei singoli enti, in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, da contabilizzare in bilancio nel titolo I entrate tributarie.
Al contrario, in una nota metodologica diffusa dal Ministero dell’Interno, si fa riferimento a “incremento dei trasferimenti ordinari a favore delle Province derivanti dalla parziale esenzione dell’imposta provinciale di trascrizione”
 Si ribadisce la necessità di prevedere in legge finanziaria il rimborso di tali somme mediante accredito diretto alle Province, senza che avvenga alcun passaggio attraverso il Ministero dell’Interno, all’interno del monte dei trasferimenti erariali. In tale senso si ricorda che tale rimborso ci era stato garantito già in sede di assestamento di bilancio.
E’ comunque evidente la necessità di aggiungere contabilmente al novero delle entrate incassate nell’anno 2003 l’importo degli ecoincentivi 2002/2003 non erogati dal Ministero, ai fini del calcolo del disavanzo relativo al patto di stabilità.

 

Emendamento

All’art. 2 comma 4, della legge n. 178/02, di conversione del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, dopo le parole dei rispettivi bilanci inserire le parole e vengono contabilizzati nel novero delle entrate, anche se non ancora erogati dal ministero competente.

 

8. ADDIZIONALE PROVINCIALE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Come già sottoposto all’attenzione del Ministro dell’Economia, la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica ha introdotto soggetti produttori di energia diversi dall’Enel. In questo senso va ricordato che la norma che istituiva l’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, per utenze non domestiche fino a 200KW e consumo mensile inferiore a 200.000 Kw non determinava particolari problemi essendo l’Enel l’unico produttore e distributore sul mercato, mentre ora gli altri nuovi soggetti produttori non versano tale addizionale alle province, ma solo all’erario, definendo soggetti non distributori.
Ciò sta recando danni sempre più cospicui alle Province in termini di perdita di gettito. È necessario intervenire per via legislativa la fine di individuare e censire i soggetti produttori, anche se non distributori, per consentire il ripristino della situazione originaria.
Andrebbe dunque emendato l’art. 6, comma 3, della legge n. 511/88 laddove si fa riferimento solo alle imprese distributrici e non alle imprese produttrici.


Emendamento specifico

All’art. 6, comma 3, della l.n. 511/88, dopo la parola imprese aggiungere le parole produttrici e
 


9. RECUPERO SOMME PREGRESSE

L’art. 31, co. 12, della legge 289/03 ha previsto un meccanismo di recupero, da parte dello Stato nei confronti di comuni e province, di somme non recuperate a causa di inesistenti o insufficienti trasferimenti erariali, a fronte dell’attribuzione del gettito Rca e Ipt, addizionale Enel e trasferimento di personale ATA allo Stato.
In più occasioni l’UPI ha sottolineato la dubbia legittimità di una norma che prevede il recupero con effetto retroattivo (su ogni tipo di voce, compartecipazione e decentramento comprese), operando in tal modo su bilanci già chiusi. Tale illegittimità si rende ancor più evidente per quanto riguarda il trasferimento del personale ATA (la legge n.124/99 non prevede azioni di recupero in caso di insufficienti trasferimenti erariali) e l’assegnazione del gettito IPT nonchè la devoluzione del gettito RCAuto (il d.lgs. 446/97 prevede il recupero solo su trasferimenti ordinari ovvero su contributi a qualsiasi titolo dovuti dal ministero dell’Interno).

Emendamento specifico

All’art. 31, co. 12, l.n.289/02 sopprimere le parole “all’art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all’articolo 8 della legge n. 124, e”

 

10.PROCEDURA AGEVOLATA RISCOSSIONE CREDITI. ESTENSIONE ALLE PROVINCE

Il d.l. 209/02, convertito con modificazioni nella l.n. 265/2002 prevede la possibilità per i comuni di attivare le procedure privilegiate per il recupero coattivo dei propri crediti.
Si chiede un intervento legislativo che estenda tale possibilità anche alle Province.

Emendamento specifico

All’art.4, co.2 sexies, del d.l.209/02, dopo la parola comuni inserire le parole le province


11. POTENZIAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO

Il disegno di legge finanziaria per il 2004 non contiene misure ad hoc per il potenziamento dei centri per l’impiego. Giova ricordare che, a decorrere dall’anno 2001, sono stati stanziati annualmente 51 milioni di euro: appare ora quanto mai opportuno, proprio in virtù della liberalizzazione del mercato del lavoro operata dalla c.d. “riforma Biagi”, sostenere e contribuire alla implementazione dei centri per l’impiego provinciali.


12. E-GOVERNMENT

L’UPI rileva che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 non sono previsti fondi per l’e-government a favore delle Regioni e degli Enti locali. A seguito del Piano di azione per l’e-government del 2000 sono stati avviati da Comuni, Province e Regioni progetti di grande rilevanza innovativa che hanno stimolato gli investimenti per la promozione e la diffusione delle nuove tecnologie della Società dell’Informazione a livello locale, anche nelle aree più svantaggiate del paese. Occorre dare seguito agli sforzi compiuti in questi anni prevedendo finanziamenti specifici per le ulteriori implementazioni tecnologiche e organizzative, per il riuso e per la generale diffusione nel territorio dei progetti in corso. Al contrario, nel ddl di legge finanziaria per il 2004 e nel DL 269/03, si assiste ad una centralizzazione delle risorse per l’innovazione tecnologica (ad es.: 135 ml di euro per il digitale terrestre, 30 ml di euro per l’accesso ad internet a larga banda, 50 ml di euro per il 2004 per l’Istituto Italiano di Tecnologie).

 

13. RIMBORSO INTERESSI OBBLIGAZIONI ENTI LOCALI

L’art. 27 della Legge 21.11.2000 –n.342 stabiliva che le ritenute (di cui all’art.1 comma 2 del Dlgs. 1.4.1996 –n.239) sugli interessi delle obbligazioni emesse dagli enti locali, sarebbero affluiti “all’entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull’intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell’interno”.
I relativi versamenti non sono mai stati effettuati.


 

DECRETO 269/03
DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL’ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI


Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni)

La trasformazione della Cassa DDPP in società per azioni desta particolari perplessità  in ordine alla modifica sostanziale della mission della stessa.
È infatti necessario che non si proceda ad una sostanziale marginalizzazione degli obiettivi originari della Cassa nata come strumento privilegiato per il finanziamento degli investimenti degli enti locali.
Inoltre non è ben chiaro cosa si voglia finanziarie con la costituzione della Spa, attraverso la gestione ordinaria di cui al punto b) del comma 7: se infatti i servizi pubblici nazionali trovano il loro canale di finanziamento in Infrastrutture spa, è necessario che al punto b) si specifichi che il finanziamento è destinato, tra l’altro, alla fornitura di servizi pubblici locali, proprio in virtù della strutturale natura della Cassa.
A tal fine si chiede che il consiglio di amministrazione di cui al comma 4 preveda, in via permanente un’adeguata rappresentanza del sistema delle regioni e degli enti locali


Art. 14 (Servizi pubblici locali)

Tale articolo modifica gli artt. 113 e 113 bis del testo d.lgs. 267/00 superando alcune previsione dell’art. 35 della legge finanziaria 2002, che avevano suscitato non poche perplessità, soprattutto relativamente alla previsione del regolamento attuativo per l’individuazione dei servizi privi di rilevanza industriale.
Occorre rilevare innanzitutto le perplessità relativamente ad un intervento di urgenza sulla materia dei servizi pubblici locali, in quanto tale materia è di natura ordinamentale ed è oggetto già di una specifica delega (art. 2 l.n. 131/03) che prevede, appunto, l’individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, nonché la revisione delle disposizioni di legge in materia di enti locali..
A tal fine è auspicabile che le disposizioni del decreto legge si limitino esclusivamente alle norme in materia di concorrenza per favorire la liberalizzazione dei servizi pubblici locali e non invadano aspetti organizzativi riservati all’autonomia degli enti, e alla specifica disciplina del testo unico.



Art. 15 (Acquisto di beni e servizi)

Con l’eliminazione dei due primi commi dell’art. 24 della  legge n.289/02, viene meno l’obbligo di rivolgersi alla Consip per l’acquisto di beni e servizi ovvero di espletare procedure aperte anche per forniture il cui valore di contratto fosse superiore a 50 mila euro.
Ciò comporta che gli enti hanno la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip oppure di utilizzarne i parametri di qualità e prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
In virtù dell’autonomia finanziaria e organizzativa degli enti locali, dunque, appare incongruente la permanenza di una norma che impone la comunicazione alla Corte dei Conti circa le trattative private effettuate.

Emendamento specifico

Eliminare il comma 5 dell’art. 24 della l.n.289/02

 

Art.  32 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)

Il comma 10 prevede la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico, cui viene destinata una somma di 20 mil di euro per l’anno 2004, e di 40 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Si riconosce, come per l’edilizia scolastica, una particolare attenzione rispetto alla sicurezza dei territori, come da storica richiesta UPI, ma si sottolinea come i meccanismi di individuazione degli interventi da attuare appaiano troppo centralizzati: è necessario che il decreto che il Ministero dell’Ambiente dovrà emanare per l’individuazione delle aree comprese nel programma, venga emanato d’intesa con la Conferenza Unificata. A tal proposito appare utile sottolineare che i processi di sanatoria degli abusi edilizi incideranno inevitabilmente in maniera significativa sulla messa in sicurezza dei territori.
Allo stesso tempo si richiede che la somma stanziata, che deve intendersi in conto capitale, sia direttamente erogata alle Province, in virtù delle importanti funzioni esercitate in materia di assetto del territorio e tutela delle risorse naturali.



Data l’analisi congiunta sul testo del disegno di legge finanziaria per il 2004 e delle norme contenute nel decreto recante misure urgenti per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, l’Unione delle Province d’Italia esprime parere negativo.



Redattore: Redazione Upi
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